QUADRO NORMATIVO

L’azienda agricola avviata costituisce il presupposto necessario dell’attività di impresa agricola nel senso che non può esistere agriturismo senza una vera e propria azienda agricola che lo contenga , un’azienda tradizionale attiva e produttiva.
La proprietà agricola è stata al centro dell’assemblea costituente come fonte di ricchezza da sostenere al fine di garantire nell’interesse di tutti la redditività della stessa.
Per questo scopo la legge promuove il risanamento e recupero di terre paludose, la ristrutturazione di fondi eccessivamente frammentati in modo da garantire nella zona valide ed efficienti unità produttive; di aiutare la proprietà di modeste dimensioni e di non grande estensione.
In questo programma di aiuto alla piccola proprietà agricola si inserisce la legge quadro sull’agriturismo (legge 730/85)
E’ doveroso ricordare però, che in anni precedenti alcune Regioni quali : Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta nel 1973 il Veneto e la Campania nel 1975 gia avevano varato delle leggi in favore delle aziende agricole.
L’agricoltura non rappresenta la zona grigia del paese ma suscita generale interesse sia a livello di assestamento che di accrescimento;quindi la legislatura nazionale vuole difendere sia dal punto di vista politico che economico l’agricoltura cercando di aiutarla in tutti i modi possibili.
Tuttavia per quanto riguarda il particolare settore dell’agriturismo, la Legislazione Nazionale intende porre in obbligo alle assemblee legislative regionali questo principio fondamentale favorire per tutti e sostenere in concreto un sistema nuovo ed efficace di fare vacanze,in campagna fra gli agricoltori tutti immersi nel mondo agreste.
Questo modo di fare ha due obiettivi da raggiungere primo raggiungere l’evoluzione del mondo agricolo e raggiungere un equilibro fra le zone agricole e le zone urbane ed in secondo luogo permettere agli agricoltori un reddito aziendale che gli permette di poter vivere un tenore di vita pari a quelle che sono le esigenze di una vita civile e moderna.
Vi sono inoltre altre esigenze di non minore importanza come appunto il migliore impiego del patrimonio naturale ed edilizio del mondo rurale, la conservazione dell’ambiente naturale e la sua difesa; l’esaltazione e diffusione dei prodotti tipici zonali, di natura campestre; la custodia la vigilanza e aiuto alle tradizioni campagnole, nonché efficace spinta a nuove iniziative, capaci di far conoscere ed apprezzare la civiltà contadina.
Quindi gli Enti locali debbono tutelare e promuovere l’ambiente , il patrimonio, la cultura, le attività agresti, tramutando finalità teoriche in precisi programmi, in progetti capaci di interessare i cittadini,affinché anche i contadini divengano operatori professionisti nel nostro paese ed il loro reddito possa essere adeguato ad un tenore di vita migliore.

RAPPORTO AZIENDA /AGRITURISMO


L’attività agrituristica deve essere esercitata soltanto dagli imprenditori agricoli come individuati sulla base della raffigurazione giuridica contenuta nella disposizione dell’art. 2135 c.c. anche se collegati con altri imprenditori in associazioni e cooperative.
Tale attività può essere effettuata anche dai familiari indicati dall’art. 230 bis del C.C. cioè il coniuge i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, in proprio purchè esercitino impresa agricola in collaborazione con l’imprenditore individuale dell’impresa.
L’attività agrituristica è limitata però alle attività di ricezione ed ospitalità professate e
disimpegnate attraverso l’utilizzazione della propria azienda.
Il rapporto agriturismo, coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame deve essere un rapporto di connessione e complementarietà ove queste ultime rimangano attività principali. Tant ‘è che lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici.
Ciò significa che l’attività in argomento non potrà mai essere attività autonoma e principale ma soltanto funzione raccordata con l’attività agricola tradizionale, da un nesso di accessorietà e secondarietà.
Dal punto di vista del reddito , quello agrario aziendale deve sempre superare quello della ricezione e dell’ospitalità.