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QUADRO NORMATIVO
L’azienda agricola avviata costituisce il presupposto necessario
dell’attività di impresa agricola nel senso che non può esistere
agriturismo senza una vera e propria azienda agricola che lo contenga
, un’azienda tradizionale attiva e produttiva.
La proprietà agricola è stata al centro dell’assemblea
costituente come fonte di ricchezza da sostenere al fine di garantire
nell’interesse di tutti la redditività della stessa.
Per questo scopo la legge promuove il risanamento e recupero di terre
paludose, la ristrutturazione di fondi eccessivamente frammentati in
modo da garantire nella zona valide ed efficienti unità produttive;
di aiutare la proprietà di modeste dimensioni e di non grande
estensione.
In questo programma di aiuto alla piccola proprietà agricola si
inserisce la legge quadro sull’agriturismo (legge 730/85)
E’ doveroso ricordare però, che in anni precedenti alcune
Regioni quali : Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta nel 1973
il Veneto e la Campania nel 1975 gia avevano varato delle leggi in
favore
delle aziende agricole.
L’agricoltura non rappresenta la zona grigia del paese ma suscita
generale interesse sia a livello di assestamento che di accrescimento;quindi
la legislatura nazionale vuole difendere sia dal punto di vista politico
che economico l’agricoltura cercando di aiutarla in tutti i modi
possibili.
Tuttavia per quanto riguarda il particolare settore dell’agriturismo,
la Legislazione Nazionale intende porre in obbligo alle assemblee legislative
regionali questo principio fondamentale favorire per tutti e sostenere
in concreto un sistema nuovo ed efficace di fare vacanze,in campagna
fra gli agricoltori tutti immersi nel mondo agreste.
Questo modo di fare ha due obiettivi da raggiungere primo raggiungere
l’evoluzione del mondo agricolo e raggiungere un equilibro fra
le zone agricole e le zone urbane ed in secondo luogo permettere agli
agricoltori un reddito aziendale che gli permette di poter vivere un
tenore di vita pari a quelle che sono le esigenze di una vita civile
e moderna.
Vi sono inoltre altre esigenze di non minore importanza come appunto
il migliore impiego del patrimonio naturale ed edilizio del mondo rurale,
la conservazione dell’ambiente naturale e la sua difesa; l’esaltazione
e diffusione dei prodotti tipici zonali, di natura campestre; la custodia
la vigilanza e aiuto alle tradizioni campagnole, nonché efficace
spinta a nuove iniziative, capaci di far conoscere ed apprezzare la civiltà contadina.
Quindi gli Enti locali debbono tutelare e promuovere l’ambiente
, il patrimonio, la cultura, le attività agresti, tramutando finalità teoriche
in precisi programmi, in progetti capaci di interessare i cittadini,affinché anche
i contadini divengano operatori professionisti nel nostro paese ed
il loro reddito possa essere adeguato ad un tenore di vita migliore. RAPPORTO AZIENDA /AGRITURISMO
L’attività agrituristica deve essere esercitata soltanto
dagli imprenditori agricoli come individuati sulla base della raffigurazione
giuridica contenuta nella disposizione dell’art. 2135 c.c. anche
se collegati con altri imprenditori in associazioni e cooperative.
Tale attività può essere effettuata anche dai familiari indicati
dall’art. 230 bis del C.C. cioè il coniuge i parenti entro il
terzo grado, gli affini entro il secondo, in proprio purchè esercitino
impresa agricola in collaborazione con l’imprenditore individuale dell’impresa.
L’attività agrituristica è limitata però alle attività di
ricezione ed ospitalità professate e
disimpegnate attraverso l’utilizzazione della propria azienda.
Il rapporto agriturismo, coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento
del bestiame deve essere un rapporto di connessione e complementarietà ove
queste ultime rimangano attività principali. Tant ‘è che
lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione
della destinazione agricola dei fondi e degli edifici.
Ciò significa che l’attività in argomento non potrà mai
essere attività autonoma e principale ma soltanto funzione raccordata
con l’attività agricola tradizionale, da un nesso di accessorietà e
secondarietà.
Dal punto di vista del reddito , quello agrario aziendale deve sempre superare
quello della ricezione e dell’ospitalità.
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